Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «stabiliti con decreti del Ministro delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, attribuendo, nel caso di capacità di trasporto o di rigassificazione, una priorità ai clienti finali, o a consorzi degli stessi, i quali utilizzino il gas per autoconsumo, ad eccezione dei soggetti produttori di energia elettrica».