Al comma 18, dopo il capoverso 78, aggiungere il seguente:
78-bis. Alle autorizzazioni di cui al comma 78 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.