Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuite alla competenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche concernenti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ivi comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al loro esercizio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.