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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.0500. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
9.0500.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Difesa Servizi S.p.a.). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.».
2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.
4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della societàè approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:
a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societàè disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Governo
9.0500.
inammissibile

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. (Difesa Servizi S.p.a.). - 1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché per lo svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi S.p.a.».
2. Il Ministro della difesa è autorizzato a costituire, anche con atto unilaterale, la società di cui al comma 1. La società ha sede in Roma. Il capitale iniziale è pari a 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.
3. La società, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal Ministero della difesa, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblica.
4. La società, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.
5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società. Lo statuto della societàè approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:
a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
e) l'obbligo dell'esercizio dell'attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.
8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.
9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della societàè disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.
10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.
11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Governo