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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-bis.5. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
3-bis.5.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti: e al fine della riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili.

Conseguentemente:
al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole:
in conformità alle seguenti norme generali:
a) incremento del limite di volume d'affari delle imprese che hanno diritto ai versamenti IVA trimestrali, al fine di elevare tale limite a 400 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, e a 600 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
b) riduzione del 50 per cento della misura degli interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali e sull'IVA dovuta a conguaglio per l'ultimo periodo dell'anno;
c) estensione alle operazioni effettuate in virtù dei contratti di sub-fornitura, di cui all'articolo 1 della legge n. 192 del 1998, del regime applicato alle operazioni svolte dai trasportatori cose conto terzi iscritti all'albo, al fine di liquidare l'IVA nel trimestre solare successivo a quello in cui realizza l'operazione;
d) previsione che nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, possa essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare;
e) previsione che qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, le fatture emesse per le operazioni di cui alla lettera d) possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e che: il subfornitore possa effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi;
f) previsione che nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati possano eseguire le liquidazioni trimestralmente ed effettuare il versamento senza applicazione di interessi;
al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2, lettera b), numero 1, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008,si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanta previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento». Al medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentate, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versate a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».

3-bis.5.
inammissibile

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis.1, comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto aggiungere le seguenti: e al fine della riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili.

Conseguentemente:
al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole:
in conformità alle seguenti norme generali:
a) incremento del limite di volume d'affari delle imprese che hanno diritto ai versamenti IVA trimestrali, al fine di elevare tale limite a 400 mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, e a 600 mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività;
b) riduzione del 50 per cento della misura degli interessi dovuti sulle liquidazioni trimestrali e sull'IVA dovuta a conguaglio per l'ultimo periodo dell'anno;
c) estensione alle operazioni effettuate in virtù dei contratti di sub-fornitura, di cui all'articolo 1 della legge n. 192 del 1998, del regime applicato alle operazioni svolte dai trasportatori cose conto terzi iscritti all'albo, al fine di liquidare l'IVA nel trimestre solare successivo a quello in cui realizza l'operazione;
d) previsione che nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, possa essere emessa una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare;
e) previsione che qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, le fatture emesse per le operazioni di cui alla lettera d) possano essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e che: il subfornitore possa effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi;
f) previsione che nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati possano eseguire le liquidazioni trimestralmente ed effettuare il versamento senza applicazione di interessi.
al medesimo capoverso, sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per la copertura degli oneri di cui al comma 2, lettera b), numero 1, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanta previsto dall'articolo3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, nell'anno precedente, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento». Al medesimo articolo 1 della legge 23 dicembre 2008, n. 266, dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti «dormienti» ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentate, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versate a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».