Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria.