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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-bis.3. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
3-bis.3.

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3-bis.3.
inammissibile

Al comma 1, capoverso Art. 6-bis, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
i)
prevedere, con riferimento alle reti costituite all'interno dei distretti come definite dall'articolo 6-bis.1, agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria, nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo specialedi parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.