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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3-bis.1. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
3-bis.1.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 3-bis. - (Contratto di rete tra imprese). - 1. Con il contratto di rete un gruppo di imprese determina forme di collaborazione e coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune finalizzato ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento o dei processi di innovazione tecnologivca richiesti dal mercato.
2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:
a) l'oggetto del contratto;
b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o paritaria tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi, secondo le norme che regolano il mandato, anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti, nonché i rapporti con i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;
c) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche di soggetti diversi di natura pubblica o privata;
d) i criteri e le modalità di modifica del contratto;
e) le cause di scioglimento;
f) la durata;
g) i criteri di individuazione, costituzione e amministrazione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti di cui al comma 2, lettera b), è conferita la rappresentanza verso terzi.
4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.
5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese, nella sede individuata dal contratto.