stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 16-ter.6. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
16-ter.6.
inammissibile

Al comma 2, al primo periodo premettere il seguente: L'Agenzia opera come agenzia indipendente.

Conseguentemente:
al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'Agenzia presentaannualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione;
al comma 5:
lettera a), sostituire le parole: amministrazioni pubbliche statali con le seguenti: altre amministrazioni o società pubbliche;
dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
l) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;
sostituire il comma 6 con il seguente:
6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza dei Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso dì dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato;
al comma 14, sostituire le parole da: con decreto fino a: è approvato con le seguenti: l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni;
dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze;
sopprimere il comma 19.

ex 0. 16. 0500. 21.