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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16-ter.35. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
16-ter.35.
inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per sopperire alle carenze di organico e per garantire il mantenimento di un adeguato livello di efficienza nell'espletamento dei compiti istituzionali di agenzia per la sicurezza nucleare e per la protezione dalle radiazioni ionizzanti attribuitigli dalle disposizioni di legge vigenti, è autorizzato a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite di venti unità di personale laureato e di sette unità di personale diplomato, con vincolo di destinazione decennale alle attività connesse ai compiti suddetti dalla data di assunzione.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nei limiti di 800 mila euro per l'anno 2009 e di 1,8 milioni di curo a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Sino all'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è autorizzato ad avvalersi del personale in servizio presso il Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale, alla data del 14 ottobre 2008, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2008 per lo stesso personale. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dello stesso Istituto.