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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.7. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
13.7.
approvato

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il Consiglio nazionale anticontraffazione delibera altresì in ordine alle modalità di svolgimento da parte delle aziende interessate, in regime di autocontrollo e con procedure di campionamento e metodi conformi alle vigenti disposizioni, dei prelievi e delle determinazioni necessarie per il controllo periodico della produzione e della verifica dei limiti chimico-analitici nel rispetto dei criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, anche ai fini della presentazione all'atto dell'operazione doganale della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità all'esportazione ai sensi della legge 10 marzo 1969, n. 96.
8-ter. La deliberazione di cui al comma 8-bis è adottata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
8-quater. L'articolo 7 della legge 10 marzo 1969, n. 96, è abrogato.