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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.2. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
13.2.

Al comma 3, alinea, aggiungere, in fine, le parole: i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle seguenti materie.

Conseguentemente:
al medesimo comma, sostituire le lettere
a), b), c) e d) con le seguenti:
a)
proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE; ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;
c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;
d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice«;
al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».