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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13-ter.3. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
13-ter.3.
inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Sono altresì destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 81, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le entrate aggiuntive derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter.
1-ter. All'articolo 27 del codice del consumo di cui decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 euro a 120.000 euro»;
b) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 1.500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 150.000 euro»;
c) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 450.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni».