Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, sia ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purché ancora in essere e non disdettati alla predetta data.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni».
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano, sia ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purché ancora in essere e non disdettati alla predetta data.