Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«3-bis) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente».