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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.2. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
12.2.
approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o di un'altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica».

ex 12. 2.