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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.01. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
12.01.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di manifattura). - 1. Ai fini della tutela dei diritti dei consumatori, previsti dall'articolo 2 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6settembre 2005, n. 206, l'Agenzia delle dogane esamina e valida sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e beni di consumo lungo tutta la filiera distributiva e post-vendita. Tali sistemi sono considerati come «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza», utilizzabili da parte delle imprese che vi possono aderire in forma volontaria.
2. I requisiti essenziali per poter definire i «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza» sono:
a) utilizzazione di codici rappresentabili in tutte le forme di codifica a lettura automatica ed in chiaro;
b) utilizzazione di codici unici ed univoci prodotti in forma seriale o random senza duplicazioni per un periodo pari al doppio della durata economica del bene cui lo stesso numero è indirizzato ed applicato;
c) utilizzazione di supporti identificativi tali da non consentirne l'alterazione, la falsificazione o la duplicazione e variabili in base ai prodotti da marcare;
d) introduzione di un sistema di lettura e di trasmissione del codice su rete protetta tale da consentire, senza interferenze od intrusioni, l'identificazione di ogni singolo prodotto lungo tutta la filiera distributiva;
e) interconnessione per la consultazione fra il database del sistema e gli operatori della filiera e gli stessi consumatori per verificare la corrispondenza del codice prodotto con quello effettivamente registrato (autentico) nel database al momento della sua immissione in commercio;
f) verifica automatica dei codici su tutta la rete del sistema a livello mondiale con allarme automatico di tutti i casi anomali, incerti, duplicazioni, fuori serie e quelli comunque non conformi;
g) utilizzazione di un database in grado di garantire la sicurezza del sistema utilizzato con possibilità di accesso diretto da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane, al fine di vigilare sulla corretta adozione delle procedure dichiarate e descritte;
h) adozione di criteri di compatibilità ed interoperabilità con la banca dati di cui al comma 54 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 utilizzando le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ex 12. 01.
12.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis. - (Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti di manifattura). - 1. Ai fini della tutela dei diritti dei consumatori, previsti dall'articolo 2 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, l'Agenzia delle dogane esamina e valida sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e beni di consumo lungo tutta la filiera distributiva e post-vendita. Tali sistemi sono considerati come «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza», utilizzabili da parte delle imprese che vi possono aderire in forma volontaria.
2. I requisiti essenziali per poter definire i «sistemi di tracciabilità e di rintracciabilità di sicurezza» sono:
a) utilizzazione di codici rappresentabili in tutte le forme di codifica a lettura automatica ed in chiaro;
b) utilizzazione di codici unici ed univoci prodotti in forma seriale o random senza duplicazioni per un periodo pari al doppio della durata economica del bene cui lo stesso numero è indirizzato ed applicato;
c) utilizzazione di supporti identificativi tali da non consentirne l'alterazione, la falsificazione o la duplicazione e variabili in base ai prodotti da marcare;
d) introduzione di un sistema di lettura e di trasmissione del codice su rete protetta tale da consentire, senza interferenze od intrusioni, l'identificazione di ogni singolo prodotto lungo tutta la filiera distributiva;
e) interconnessione per la consultazione fra il database del sistema e gli operatori della filiera e gli stessi consumatori per verificare la corrispondenza del codice prodotto con quello effettivamente registrato (autentico) nel database al momento della sua immissione in commercio;
f) verifica automatica dei codici su tutta la rete del sistema a livello mondiale con allarme automatico di tutti i casi anomali, incerti, duplicazioni, fuori serie e quelli comunque non conformi;
g) utilizzazione di un database in grado di garantire la sicurezza del sistema utilizzato con possibilità di accesso diretto da parte del sistema informativo dell'Agenzia delle dogane, al fine di vigilare sulla corretta adozione delle procedure dichiarate e descritte;
h) adozione di criteri di compatibilità ed interoperabilità con la banca dati di cui al comma 54 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 utilizzando le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

ex 12. 01.