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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.3. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/10/2008  [ apri ]
10.3.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso Art. 474-bis con il seguente:
Art. 474-bis. - (Aggravanti specifiche). - La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzate, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana della merce, con particolare riguardo alla sottofatturazione della merce medesima.

ex 10. 4.