stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
7.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Sviluppo tecnologico in materia sanitaria e razionalizzazione della spesa).

1. Al fine di favorire l'innovazione e la competitività del settore delle tecnologie sanitarie (o biomediche e diagnostiche) anche tramite la razionalizzazione del mercato, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. A partire dal 1o gennaio 2009, e fino al 31 dicembre 2009, per gli acquisti di dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni seguenti:
a) le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura, sono tenute, in occasione di ogni vendita effettuata a strutture del Servizio sanitario nazionale, al versamento a favore dell'acquirente di un contributo pari all'1 per cento della somma fatturata al netto dell'IVA. A richiesta della struttura acquirente, in luogo del versamento del contributo, si procede a compensazione, per un pari importo, del credito vantato dall'impresa nei confronti della medesima struttura. Ove l'acquisto riguardi dispositivi già fatturati in precedenza, esso non può, in ogni caso, avvenire ad un costo unitario superiore a quello sostenuto dallo stesso acquirente nel corso del 2008;
b) il disposto dell'articolo 1, comma 796, lettera v) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è disapplicato. Entro il 30 giugno 2009 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi della commissione unica sui dispositivi medici e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, valuta, sulla base dei dati forniti dalle regioni, gli effetti dei decreti applicativi del predetto articolo.

3. Una quota non inferiore al 15 per cento del contributo di cui all'articolo 1, comma 409, lettera d), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, relativo agli anni 2008 e 2009, è destinata all'effettuazione di studi di valutazione tecnologica e di altri studi diretti a individuare idonee soluzioni per il contenimento dei costi e la razionalizzazione nell'uso dei dispositivi medici da parte del Servizio sanitario nazionale. Un tavolo istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in collaborazione con la Commissione unica sui dispositivi medici, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia nazionale dei servizi sanitari regionali, di rappresentanti regionali e delle associazioni industriali maggiormente rappresentative, individua le specifiche aree oggetto degli studi di cui al precedente periodo».