Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
Art. 5-bis.
(Disciplina dei consorzi agrari).
1. Al fine di uniformarne la disciplina ai principi del codice civile, i consorzi agrari sono società cooperative disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile. L'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. I consorzi agrari sono considerati cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dai criteri stabiliti dall'articolo 2513 del codice civile qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile. I consorzi agrari adeguano i propri statuti alle disposizioni del codice civile entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Per i consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa l'autorità di vigilanza può revocare l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 206, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.