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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.0100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2008  [ apri ]
5.0100.
approvato

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis
(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione della presente legge il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.
2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree in crisi in vista della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano, di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione - limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero -, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
1) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione;
2) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
3) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;
4) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;
5) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione;
6) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;
7) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
8) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.
4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziate ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della predetta legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.
5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole «con delibera del CIPE,»è aggiunta la parola : «adottata» e, dopo le parole «su proposta del Ministro dello sviluppo economico,» sono aggiunte le parole «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».
6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.
7. Al fine di incentivare e favorire il rilancio delle attività rientranti nel settore turistico con riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, non rientrano tra le fattispecie di cui all'articolo 3, lettera e), punto e. 5), del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, purché tali mezzi ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali.

Il Governo