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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2008  [ apri ]
31.100.
approvato

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Art. 31.
(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009 l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economia generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;
b) qualificazione delle Stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;
c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle Stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;
d) previsione dell'adozione di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle Stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per la articolazione delle attività di riferimento delle Stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c);
e) riconoscimento di autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del Consiglio di Amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere a) e c) e comunque in misura non superiore a dodici;
f) previsione che ogni Stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle entrate ed altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;
g) previsione della possibilità di stipula da parte delle Stazioni Sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;
h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;
i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;
j) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei princìpi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

Il Governo