Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
(Rischio idrogeologico).
1. All'articolo 2, comma 321, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole «d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «sentite le regioni e gli enti locali interessati».