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Legislatura XVI

Proposta emendativa 31.03. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
31.03.
inammissibile

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.

1. All'articolo 81, comma 16, della legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) sopprimere le parole «o commercializzazione»;

b) dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale ad esclusione dei commercianti di prodotti petroliferi che acquistano i prodotti stessi dai soggetti di cui alle lettere a) e b) del presente comma. Tale esclusione è subordinata alla presentazione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'Agenzia delle entrate competente, di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza del requisito di esclusione.
c) all'ultimo capoverso, sostituire le parole «a), b) e c)» con «a), b), b-bis) e c)».

2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 16,5 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» dello stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze.