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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
3.02.
inammissibile

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione e riduzione degli oneri IVA).

1. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell' articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle parole: «400 mila euro»;
b) al comma 1, lettera a), le parole: «lire 50 mila» sono sostituite dalle parole: «50 euro»;
c) ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «600 mila euro»;
d) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».

2. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili, a norma dell' articolo 66 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 è sostituito dal seguente:
«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1

della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'Iva relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».

3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A tal fine la dotazione del citato Fondo è integrata con le seguenti modificazioni all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
al comma 345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli intermediari comunicano, entro il 31 dicembre 2008, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali, dalla data del 31 marzo 1998, alla data del 31 marzo 2008, si siano verificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116. 1. A decorrere dal 2009, gli intermediari comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze i rapporti per i quali nell'anno precedente, si siano vanificate le condizioni per l'estinzione secondo quanto previsto dall'articolo 3 del citato Regolamento»;
dopo il comma 345 è aggiunto il seguente:
«345-bis. Entro il 31 dicembre 2008, le somme inferiori a cento euro, rilevate nei rapporti contrattuali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116, definiti "dormienti" ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che alla data del 30 giugno 2008 risultino non movimentati ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l'intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari, sono versati, a cura degli intermediari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato regolamento, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X».