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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.010. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
3.010.
inammissibile

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Attuazione dell'accordo Basilea 2 in materia di attuazione del rischio del credito per le PMI).

1. Gli interventi relativi al capitale di debito che comportano impegni da assumersi a valere sulle risorse del Fondo finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
2. La garanzia dello Stato opera quale garanzia di ultima istanza per i finanziamenti assistiti dalla garanzia diretta, co-garanzia o controgaranzia, in caso di accertato mancato adempimento per gli impegni di cui al precedente comma 1.
3. Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della garanzia concessa ai sensi del comma 1, si provvede a valere sulle risorse del medesimo Fondo finanza d'impresa.