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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.08. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2008  [ apri ]
22.08.
approvato

Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Norme in materia di distributori stradali di gas di petrolio liquefatto per autotrazione).

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione, la cui capacità resti limitata fino a 30 mc, sono adeguati alle disposizioni di prevenzione incendi di cui al titolo III della regola tecnica in materia di sicurezza antincendio, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, entro il termine del 31 dicembre 2009.

ident. 22.02.