Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:
Art. 22-bis.
(Distributori aziendali di carburanti).
1. Alle imprese che operano nel settore del trasporto terrestre sono rilasciate le autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori aziendali di carburanti. L'erogazione del carburante è permessa anche a sub-vettori legati da un rapporto di lavoro all'impresa di trasporto.