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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.0100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/09/2008  [ apri ]
22.0100.
inammissibile

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.»

Il Governo