stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.7. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
17.7.
(inammissibile limitatamente alla lettera d))

All'articolo 17, aggiungere i seguente commi:
2-bis. Al fine di promuovere maggiormente l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo sono così modificati i seguenti disposti normativi:
a) alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2 comma 144, sostituire le parole: «superiore a 1 megawatt» con: «superiore a 3 megawat elettrici»;
b) alla legge 244 del 2007, articolo 2, comma 145, sostituire le parole: «non superiore a 1 megawatt» con «non superiore a 3 megawatt elettrici»;
c) alla legge 244 del 2007, articolo 2, comma 143:
1) al paragrafo le parole da «entrati» a «potenziamento» sono soppresse;
2) dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per gli impianti entrati in esercizio in data antecedente al 1o gennaio 2008 a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154 sono applicati a partire dal 1o gennaio 2008. La durata cumulativa dei benefici già acquisiti e da acquisire non può superare 15 anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto»;
d) al decreto legislativo n.217 del 2006: alla tabella dell'Allegato 1, punto 2.2 aggiungere:
N: 5;
Denominazione del tipo: Soluzioni ammoniacali da processi di gestione anaerobica;
Modo di preparazione e componenti essenziali: Prodotto liquido ottenuto da processi di digestione anaerobica di Biomasse;
Titolo minimo di elementi fertilizzanti (per cento peso) Valutazione degli elementi fertilizzanti altri requisiti richiesti: 3 per mille N Azoto valutato come azoto totale;
Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo: La dizione «a basso titolo»è obbligatoria;
Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri: Azoto totale;
2-ter. Per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è sempre consentito il ripotenziamento, derivante dall'ottimizzazione del processo produttivo o ottenuto senza modifiche impiantistiche.
2-quater. Le regioni e le province incentivano per gli impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili l'utilizzo di biomasse agricole ed agroalimentari non destinabili al consumo umano o ad alimentazione animale al fine di ottimizzare le risorse derivanti dal comparto agricolo.