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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.25. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
17.25.

Sostituire l'articolo 17 con i seguenti:

Art. 17.
(Promozione dell'innovazione nel settore nucleare).

1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore del nucleare di nuova generazione è stipulata apposita convenzione tra l'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SPA, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'Ambiente e della tutela del motorio e del mare, nella quale sono individuate le risorse della stessa Agenzia disponibili per la realizzazione del Piano di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun anno del triennio. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini di cui al presente comma il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, provvede all'approvazione di un Piano operativo, che fermo restando quanto disposto al comma 2, definisce obiettivi specifici, priorità, modalità di utilizzo delle risorse e tipologia dei soggetti esecutori.
2. Il Piano di cui al comma 1 è volto ad attuare la partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati «Generation IV International Forum» (GIF), «Global Nuclear Energy Partnership» (ONEP), «International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles» (INPRO), «Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica» e «International Thermonuclear Experimental Reactor» (ITER).

Conseguentemente, inserire l'articolo 17-bis:

Art. 17-bis.
(Promozione dell'innovazione nelle tecnologie di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica).

1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di contenimento delle emissioni di anidride carbonica dettati dal Protocollo di Kyoto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati criteri, procedure autorizzative semplificate e meccanismi di incentivazione delle attività di cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica emessa da impianti industriali.
2. II Ministero dello sviluppo economico, al fine di acquisire elementi necessari alla individuazione dei criteri e delle procedure di cui al comma 1, autorizza in via sperimentale progetti dimostrativi sulla cattura, utilizzo e confinamento dell'anidride carbonica in giacimenti di idrocarburi.

ident. 17.23.