Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce entro il 31 dicembre 2008 i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, a cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione dei presente comma sono finalizzate all'ammodernamento della rete elettrica.
Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 17, aggiungere in fine le seguenti parole: e ammodernamento della rete.