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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.04. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/11/2008  [ apri ]
17.04.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - (Energia da biomasse e biogas da prodotti agricoli) - 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'articolo 4-bis del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 382 è sostituito dal seguente: «382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimentoo potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. I suddetti meccanismi si applicano anche agli impianti con potenza elettrica non superiore a 3 MW già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007. Con le medesime modalitàè incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili»;
b) al comma 382-bis, primo periodo, le parole: «1 megawatt (Mw)», sono sostituite dalle seguenti: «1,3 megawatt (Mw)»;
c) al comma 382-ter, primo periodo, le parole: «ad 1 Mw» sono sostituite con le seguenti: «ad 1,3 Mw»;
d) al comma 382-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione della tariffa non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento della tariffa stessa, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime.»;
e) al comma 382-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Detta variazione del coefficiente non si applica agli impianti già in esercizio al momento dell'aggiornamento del coefficiente stesso, ad eccezione di eventuali adeguamenti all'inflazione o ad eventuali aumenti delle materie prime»;
f) al comma 382-quinquies, secondo periodo, le parole: «Per i medesimi impianti» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382»;
g) il comma 382-septies è sostituito dal seguente: «382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dì biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui al comma da 382-bis».

ident. 17.05.