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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.03. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
17.03.

Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

Art. 17-bis.
(Interventi energetici per le piccole e medie imprese)
.

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma I dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:
c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.»
b) il comma 2 è sostituito con il seguente:
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura dl cui al comma 1, lettera c), fino a:
a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;
b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;
c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.»
2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007, n. 504, dopo la parola «verificato» sono inserite le parole: «relativamente all'eccedenza».
3. L'Autorità per l'energia elettrica e Gas, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 481 del 1995 recante: «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, emana con proprio provvedimento specifiche misure di temperamento degli effetti della tariffazione per fasce nel mercato elettrico introdotto dalla Delibera ARG/elt 56/08. Il meccanismo attenua l'impatto del costo dell'energia in relazione alle fasce di prelievo per le utenze con caratteristiche di prelievo concentrate nella fascia diurna a maggior costo.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Finanziaria 2007), come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:
344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto dl lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e dl condensatori.
344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499/91 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06.»

5. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative al procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione dl energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:
a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda dl autorizzazione;
b) definire l'omogeneità dl comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;
c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete.

ident. 17.02.