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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.3. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
16.3.

L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

Art. 16.
(Energia nucleare e ricerca nel settore energetico).

1. È istituita l'Autorità per la sicurezza nucleare (ASN). Essa ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
2. L'Autoritàè alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri. Essa è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate.
3. Annualmente, l'Autorità predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.
4. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
5. I progetti di costruzione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare sono soggetti ad approvazione dell'ASN, che valuta la congruità della proposta per tutto il ciclo di vita dell'impianto e del combustibile.
6. Con delibera del CIPE, sentiti il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è concessa l'autorizzazione congiunta per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti, il cui progetto sia stato approvato dall'ASN ed i cui vincoli tecnici siano stati verificati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.
7. Le procedure ed i vincoli temporali che costituiscono il processo autorizzativo sono definiti dal CIPE su proposta del Ministro per lo sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento allo sviluppo del nucleare di nuova generazione e alle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con Enea, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.