Dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:
«Art. 16-ter
(Sicurezza nucleare).
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, è delegato ad emanare entro il 30 giugno 2009 uno o più decreti legislativi allo scopo di definire l'assetto funzionale ed organizzativo degli enti e delle amministrazioni competenti in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria dalle radiazioni ionizzanti, anche con riferimento alla gestione dei rifiuti radioattivi.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) ridefinizione delle attribuzioni del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
b) istituzione del Comitato per l'alta vigilanza sulla sicurezza nucleare, operante presso l'ISPRA, e definizione delle relative attribuzioni;
c) garanzia della continuità amministrativa, nell'invarianza della spesa, fra le strutture amministrative esistenti e quelle risultanti dall'attuazione della, presente delega;
d) previsione che ai compiti affidati in attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'ISPRA a legislazione vigente.
3. Dall'attuazione della delega di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Gli schemi di decreto legislativo adottati ai sensi del comma 1 e 2 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».