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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.0101. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 01/10/2008  [ apri ]
16.0101.

Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

Art. 16-ter.
(Agenzia per la sicurezza nucleare)
.

1. Dopo l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente articolo 28-bis, recante «Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare»:
1. L'ISPRA svolge con una struttura separata sotto il profilo funzionale, amministrativo e contabile, denominata Agenzia per la sicurezza nucleare, i compiti e le funzioni e i compiti di autorità nazionale per la regolamentazione tecnica, il controllo e l'autorizzazione ai fini della sicurezza delle attività concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, delle attività concernenti la gestione e la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari e la protezione dalle radiazioni, nonché le connesse funzioni e compiti di salvaguardia degli impianti e materiali nucleari, loro infrastrutture e logistica.
2. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 2, senza nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, finanziaria e contabile.
3. L'Agenzia per la sicurezza nucleare garantisce la sicurezza nucleare nel rispetto delle norme e procedure vigenti, in base alle migliori tecniche disponibili, nell'ambito di priorità e indirizzi di politica energetica nazionale e nel rispetto del diritto alla salute e all'ambiente. Linee guida e criteri di funzionamento dell'Agenzia sono stabiliti dal Governo. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni con le analoghe agenzie di altri paesi e con le organizzazioni europee ed internazionali di interesse per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate, anche concludendo accordi di collaborazione.
4. L'Agenzia è la sola autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la salvaguardia nucleare.

In particolare:
a) le autorizzazioni rilasciate da amministrazioni pubbliche statali in riferimento alle attività di cui al comma 1, sono soggette al preventivo parere obbligatorio e vincolante dell'Agenzia;
b) l'Agenzia ha la responsabilità del controllo e della verifica ambientale sulla gestione dei rifiuti;
c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari nazionali e loro infrastrutture al fine di assicurare che le attività non producano rischi per le popolazioni e l'ambiente e che le condizioni d'esercizio siano rispettate;
d) gli ispettori dell'Agenzia, nell'esercizio delle loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e ai documenti o di partecipare alle prove richieste;
e) ai fini della verifica della sicurezza e delle garanzie di qualità, l'Agenzia richiede ai soggetti responsabili per il progetto, la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali, la trasmissione di dati, informazioni e documenti;
f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard e procedure tecniche e pubblica rapporti sulle nuove tecnologie e metodologie, anche in conformità alla normativa comunitaria e internazionale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di violazioni, irrogare sanzioni pecuniarie di importo compreso tra i 25 mila ed i 150 milioni di euro, sospendere e revocare le autorizzazioni;
h) l'Agenzia ha il potere di proporre ad altre istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie;
i) l'Agenzia svolge attività di informazione verso il pubblico, anche in collaborazione con altri organismi e istituzioni, e corsi relativi ai casi di emergenza.

5. L'Agenzia è organo collegiale composto dal Presidente e da quattro componenti. Il Presidente e due componenti sono nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Due componenti sono designati dal Ministro dello sviluppo economico. Alla loro nomina si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevata qualificazione e competenza nel settore della sicurezza nucleare, della radioprotezione e della tutela dell'ambiente. Non possono essere nominati componenti coloro che nei ventiquattro mesi precedenti alla nomina abbiano ricoperto incarichi elettivi politici o che abbiano interessi in conflitto con l'esercizio delle funzioni attribuite.
6. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza del Presidente e di almeno due membri. Le decisioni dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti.
7. Sono inoltre organi dell'Agenzia il Direttore generale ed il Collegio dei revisori dei conti. Il Direttore generale è nominato collegialmente dall'Agenzia all'unanimità dei suoi componenti e svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo della struttura tecnica dell'Agenzia.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti effettivi, di cui almeno uno scelto fra magistrati contabili e dirigenti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e da due componenti supplenti. Il Collegio svolge compiti di verifica, di controllo e di proposta sul bilancio e sullo stato patrimoniale dell'Agenzia.
Il Collegio dei revisori è nominato con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I membri del Collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni dell'Agenzia. Per lo svolgimento dei suoi compiti il Collegio può richiedere al Direttore generale dati e informazioni sulla gestione dell'Agenzia.
8. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia, al Direttore generale e ai componenti del Collegio dei revisori dei conti sono determinati in base al regime applicabile all'ISPRA, senza oneri aggiuntivi e nell'ambito delle risorse finanziarie dello stesso ISPRA.
9. I membri dell'Agenzia e i componenti del Collegio dei revisori durano in carica sette anni e non possono essere confermati.
10. A pena di decadenza il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.
11. Per almeno ventiquattro mesi dalla cessazione dell'incarico il Presidente, i membri dell'Agenzia ed il Direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, né con le relative associazioni. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari ad una annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro centocinquantamila e non superiore a euro cento milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I valori di tali sanzione sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.
12. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per la sua organizzazione, il suo funzionamento e la sua vigilanza. Lo statuto definisce i princìpi di organizzazione e i criteri di funzionamento dell'Agenzia in relazione alle sue esigenze e ai suoi compiti istituzionali. In particolare, lo statuto stabilisce:
a) i compiti dell'Agenzia,
b) l'articolazione organizzativa generale dell'Agenzia;

c) i criteri per la predisposizione del regolamento del personale, del regolamento amministrativo e contabile e di ogni altra disposizione necessaria a garantire un'efficiente funzionamento dell'Agenzia e il perseguimento dell'interesse pubblico;
d) la durata dell'incarico del Direttore generale.

13. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 12, di approvazione dello statuto, e secondo i criteri in esso stabiliti, l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione interna. Il personale in servizio presso l'Agenzia, anche in posizione di distacco o comando da altre amministrazioni, non può superare le duecento unità. Il personale non può svolgere altro impiego o incarico, né esercitare altra attività professionale, anche di carattere occasionale, e non può avere interessi diretti o indiretti con le imprese operanti nel settore di competenza e con le relative associazioni.
14. Nella fase di primo funzionamento dell'Agenzia e per la durata massima di tre anni, alle dipendenze della stessa è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche in posizione di fuori ruolo o equiparata nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza, ovvero da personale proveniente da società a parziale o totale partecipazione pubblica in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari ai fini dell'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire in ogni caso la massima neutralità e imparzialità. Il relativo contingente è determinato nella misura di cento unità. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, verranno individuate le risorse di personale dell'organico dell'ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente e di sue società partecipate, che verranno trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare, nel limite delle quaranta unità.
15. L'Agenzia provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento.
La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dall'Agenzia entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti mediante regolamento, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
16. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, proporzionati ai costi di funzionamento dell'Agenzia posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate. Ai rimanenti costi si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'articolo 1 comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
17. Fino alla data di pubblicazione dello statuto di cui al comma 12, le funzioni trasferite all'Agenzia per la sicurezza nucleare per effetto della presente legge continuano ad essere esercitate dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici già disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, o dall'articolazione organizzativa dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nel frattempo eventualmente individuata con il decreto di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono fatti salvi gli atti adottati e i procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o dall'articolazione di cui al precedente periodo sino alla medesima data.
18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tale ipotesi, con lo stesso decreto, sentito il Ministro dello sviluppo economico, potrà essere nominato un commissario straordinario, per un periodo non superiore a diciotto mesi, con il potere del Presidente e dei membri dell'Agenzia, eventualmente coadiuvato da due vice commissari.

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