stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.01000. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/10/2008  [ apri ]
16.01000.
approvato

All'articolo 16-ter (Agenzia per la sicurezza nucleare) apportare le seguenti modificazioni:
al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:
organizzativa, finanziaria e contabile;
al comma 9, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione, e comunque per l'anno 2009 e, dopo le parole: dell'ISPRA e dell'ENEA, inserire le seguenti: ai sensi del comma 15-bis;
al comma 15, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono trasferite all'Agenzia le risorse finanziarie attualmente in dotazione alle amministrazioni cedenti necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 15-bis. Con lo stesso decreto sono apportate le corrispondenti riduzioni della dotazione organica delle amministrazioni cedenti;
dopo il comma 15, inserire il seguente comma:
15-bis. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare ed introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, quantificati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede quanto a 250.000 euro per l’anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni;
sostituire il comma 16 con il seguente:
16. Per l'amministrazione e la contabilità dell'Agenzia si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. I bilanci preventivi, le relative variazioni ed i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
dopo il comma 18, inserire il seguente comma:
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Relatore