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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
16.01.
inammissibile

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure per favorire lo sviluppo in sicurezza dell'energia nucleare).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la divisione nucleare dell'APAT viene trasformata in Agenzia per la Sicurezza e la Radioprotezione, in deroga alle vigenti disposizioni, al fine di dare attuazione alle decisioni del Governo in materia di politica nucleare. I servizi di autorizzazione ed i controlli di sicurezza e di radioprotezione sono a carico degli esercenti le attività nucleari, e possono essere svolti con il supporto e la consulenza di esperti di analoghe organizzazioni di sicurezza europee e devono avvenire in tempi certi, compatibili con la programmazione complessiva delle attività. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono predisposti i decreti attuativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, che prevedano sia una sola autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di nuove centrali nucleari sia i criteri di vigilanza sulle nuove installazioni. Le autorizzazioni già concesse per impianti nucleari dalle Autorità competenti di Paesi appartenenti all'Unione europea sono recepite dall'Agenzia. I decreti di cui sopra devono prevedere scadenze temporali per il rilascio delle autorizzazioni e delle verifiche.
2. È istituito alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Alto Commissario per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare, incaricato di redigere le attività di pianificazione per l'applicazione delle direttive del Governo e di promuoverne l'attuazione presso i Ministeri e gli enti coinvolti, anche nei casi di necessità ed urgenza, nonché di ritardi nelle procedure.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla nomina di un Commissario e di due vice-Commissari per la Sogin Spa, mantenendo in capo ad essa gli attuali compiti, dipendenze e fonti di finanziamento, al fine di assicurare una maggiore efficienza nel settore.
4. Al Commissario vengono attribuiti i poteri previsti dall'ordinanza 3267 del 7 marzo 2003, e successive modificazioni. Lo stesso esercita sulla SOGIN un'azione di indirizzo ed alta sorveglianza per conto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'Alto Commissario per lo Sviluppo dell'Energia Nucleare potrà impartire direttive e formulare richieste, nell'individuazione del sito e nella progettazione di uno o più depositi nazionali per il materiale radioattivo, incluso quello di provenienza ospedaliera o industriale. Le assegnazioni alla SOGIN sono stabilite ogni tre anni dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas nel mese di ottobre dell'anno precedente l'inizio del triennio. La SOGIN circoscrive il suo intervento esclusivamente allo smantellamento dei dimessi impianti nucleari nazionali e, in attesa della costituzione dell'Agenzia per i rifiuti radioattivi, alla realizzazione e gestione dei depositi nazionali per i rifiuti radioattivi.