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Legislatura XVI

Proposta emendativa 16-ter.17. in Assemblea riferita al C. 1441-ter-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 04/11/2008  [ apri ]
16-ter.17.

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, sostituire i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti: Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloroche sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.

ex 0. 16. 0. 500. 28.