Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) le decisioni e le autorizzazioni relative alla localizzazione e alla costruzione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, impianti per la messa in sicurezza di rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita, sono soggette al preventivo parere vincolante dell'Agenzia.