Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas rideterrnina inoltre con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove misure tariffarie perincentivare la realizzazione e l'utilizzo di nuovi terminali di rigassificazione provvedendo in particolare a dimezzare il fattore correttivo che assicura, anche in caso di mancato utilizzo dell'impianto, la copertura di parte quota dei ricavi di riferimento, di cui alla delibera AEEG n. 178/05, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 20 agosto 2005.