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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.3. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
15.3.
inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:
a) premettere i seguenti commi:
01. È istituita la Autorità per la Sicurezza Nucleare (ASN).
02. L'Autorità ha il compito di curare tutti gli aspetti tecnici relativi alla scelta e certificazione dei siti nucleari; di controllare la sicurezza durante la costruzione di impianti nucleari, durante il loro esercizio e lo smantellamento (anche di quelli attuali); ad essa è anche affidata la gestione delle scorie radioattive, sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali.
03. L'Autorità (ASN) è composta dalle strutture dell'attuale Dipartimento Nucleare dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex-APAT) e dalle risorse dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, attualmente preposte alle attività di competenza dell'ASN, che le verranno associate e si avvale delle risorse umane e strumentale dell'ENEA, del CNR, del CESI e degli altri enti tecnici operanti nel settore della ricerca energetica.
04. Annualmente, predispone una relazione sulla sicurezza nucleare che il Governo presenta al Parlamento per discussione ed approvazione.
05. L'Autoritàè organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, al termine della procedura di cui al comma 06.
06. Possono essere designati con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dell'equilibrio di genere, soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del curriculum vitae e audizione delle persone designate.
07. I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Autorità, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato.
08. La costituzione dell'ASN non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.»;
b) al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) riconoscimento di misure di compensazione a vantaggio dei cittadini dei territori ospitanti impianti di generazione dell'energia nucleare da destinare alla realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente in tali territori».

Conseguentemente, modificare la rubrica come segue: Istituzione dell'Autorità per la Sicurezza Nucleare e delega al Governo per la definizione dei criteri di localizzazione dei siti nucleari e delle misure compensative da riconoscere alle popolazioni interessate».