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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.2. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
13.2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 13.
(Interventi urgenti per la protezione della proprietà industriale).

1. All'articolo 22 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b e c del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.».

2. All'articolo 47 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.».

3. L'articolo 120, comma I del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è sostituito seguente:
«1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.»

4. L'articolo 122, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al de- creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito seguente:
«1 Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.»

5. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la parola "diritti" è sostituita con la parola: "titoli".
6. L'articolo 134 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120, tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, quivi comprese le materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99 e quelle che presentano ragioni dì connessione anche impropria con materie di competenza delle sezioni specializzate. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.».

7. All'articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 1 è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito nella legge n. 46/2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.
8. All'articolo 245 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134 iniziate dopo l'entrata in vigore del codice restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, comma 3, anche se il giudizio di primo grado oli giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza. Le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 del codice, come modificate, si applicano anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza.».
9. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008 e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, attenendosi ai seguenti criteri: correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice; rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile; armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.
10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ident. 13.1.