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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.02. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
13.02.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente articolo:

Art. 13-bis.
(Made in Italy).

1. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messa in commercio con la stampigliatura Made in Italy, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute nel nostro Paese.
2. Dal 1o giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione Made in Italy, devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della presente legge.