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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.01. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/09/2008  [ apri ]
13.01.

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente articolo:

Art. 13-bis.
(Coordinamento nazionale per la tutela della proprietà industriale e intellettuale e per la lotta alla contraffazione)
.

1. L'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 145. Il Ministro dello sviluppo economico è l'autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale e di coordinamento della lotta alla contraffazione.

2. Al Ministro dello sviluppo economico sono attribuite le seguenti funzioni, che può delegare ad un Sottosegretario di Stato:
a) raccolta dati e monitoraggio del fenomeno delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, in Italia e, quando a danno di soggetti italiani, all'estero;
b) monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione;
c) svolgimento di indagini conoscitive in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale di iniziativa propria e per fatti segnalati;
d) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, in materia di tutela della proprietà industriale e intellettuale e di contrasto della contraffazione;
e) promozione delle attività di informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale;
f) assistenza alle imprese per la tutela contro la contraffazione;
g) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e agli altri Ministri interessati di una relazione annuale sulla tutela dell'innovazione e la repressione della contraffazione, nonché sulla propria attività.

3. Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate in materia di tutela della proprietà industriale e intellettuale e dì coordinamento della lotta alla contraffazione, il Ministro dello sviluppo economico opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate dalla contraffazione ed in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.
4. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, il Ministro dello sviluppo economico può avvalersi anche di personale dipendente delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di venti unità, di cui al massimo tre dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. Il Ministro può inoltre avvalersi di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall'Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.
5. Per l'espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti ed in particolare per lo studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, in materia di tutela della proprietà industriale e di contrasto della contraffazione, il Ministro dello sviluppo economico si avvale di un Comitato scientifico denominato Comitato permanente per il diritto della proprietà industriale e la lotta alla contraffazione composto da non più di sette unità. I componenti sono nominati dal Ministro tra professori universitari ed esperti di comprovata qualificazione in materia. L'incarico è gratuito e dura cinque anni».

2. Alla rubrica dell'articolo 145, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo le parole: «coordinamento nazionale per la» sono inserite le seguenti: «tutela della proprietà industriale e intellettuale e per la».