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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.100. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/10/2008  [ apri ]
10.100.
approvato

All'articolo 10, comma 1, lett. e), dopo le parole: «Si applicano le disposizioni di cui», inserire le seguenti: «all'articolo 474-bis e».

L'articolo 11 è soppresso.

Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «in ordine ai delitti previsti dagli articoli» sono inserite le seguenti: «473 e 474, comma 1, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis.».

Il comma 3 è soppresso.

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:
«Art. 134. - (Norme in materia di competenza). - 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:
a) tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;
b) tutte le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;
c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;
d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di cui al Capo VI dal presente Codice, di cui conosce il giudice ordinario».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo l'entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza».

3-ter. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza».

c) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:
a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;
b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un enforcement effettivo dei diritti di proprietà industriale;
c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;
d) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;
e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;
f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di paesi esteri.

4-ter. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato ed è composto, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, dalle seguenti Amministrazioni:
Ministero dello sviluppo economico, quattro componenti;

Ministero dell'economia e delle finanze, tre componenti;
Ministero degli affari Esteri, un componente;
Ministero della difesa, un componente;
Ministero per le politiche Agricole e Forestali, un componente;
Ministero dell'interno, un componente;
Ministero della giustizia, un componente;

Il Consiglio può invitare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

4-quater. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. La segreteria è assicurata dall'Ufficio Italiano Brevetti e marchi.
4-quinquies. La partecipazione al Consiglio di cui ai commi 4-bis e 4-ter non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.
«b) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;»

Il Governo