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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.5.100.24. in X Commissione in sede referente riferita al C. 1441-ter

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/10/2008  [ apri ]
0.5.100.24.
inammissibile

Al capoverso «Art. 5», aggiungere, in fine, il seguente comma:
12-bis. All'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche
a) al comma 1 la denominazione «Ministero per lo sviluppo economico»è così modificata «Ministero dello sviluppo economico»;
b) al comma 1 dopo il periodo «In tali siti sono attuati progetti di» sono aggiunti i termini «bonifica e di»,
c) al comma 1 il periodo «Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate»è così modificato «Nei siti con aree demaniali o acque di falda contaminate»;
d) al comma 1 dopo le parole «con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute» sono aggiunte le parole «delle infrastrutture»;
e) al comma 1 il periodo «Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto»è così modificato «Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui al Titolo, Parte IV del presente decreto, fatti salvi gli obiettivi di riparazione ivi previsti e sono effettuati in conformità al quadro comune di cui all'allegato III, Parte VI del presente decreto»;
f) il comma 2 è così sostituito «2. Fatto salvo quanto previsto ai successivi comma 8, 9 e 10, gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di eventuali ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato non responsabile della contaminazione è obbligato, in via sussidiaria e previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento, in ordine ai soli oneri di bonifica relativi ai terreni di proprietà e, per la falda, al contributo di inquinamento ceduto dai terreni stessi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 253 c.4 del presente decreto»;
g) al comma 3 lettera c) le parole «dei responsabili della contaminazione e del proprietario del sito» sono così sostituite «assunti dai soggetti privati che partecipano all'accordo di programma»;
h) al comma 3 dopo la lettera c) è inserita la seguente «c-bis) la quantificazione e la ripartizione del danno ambientale tra i responsabili della contaminazione, determinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tenendo conto delle attività che si sono succedute nei sito e degli eventuali trasferimenti di titolarità delle stesse»;

i) al comma 3, lettera d), dopo la parola «servizi»è inserita la seguente: «pubblici» e dopo le parole «delle acque» sono inserite le seguenti «e del terreno»;
j) al comma 3, lettera e), le parole: «le azione idonee compensare le perdite temporanee di risorse e servizi, sulla base dell'Allegato II della direttiva 2004/35/CE» sono sostituite dalle seguenti «le azioni idonee a compensare il danno ambientale e le perdite temporanee di risorse e sevizi, così come definite al punto 1, lettera c) dell'allegato 3 alla Parte VI del presente decreto. A tal fine sono preferiti gli intereventi di adeguamento o di sostituzione degli impianti che consentono il raggiungimento di performance ambientali superiori a quelle previste dalla normativa esistente in materia»;
k) al comma 3 dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti «h-bis) le modalità di utilizzo, nel rispetto della disciplina in materia di Aiuti di Stato, degli eventuali finanziamenti pubblici»; h-ter) il coordinamento degli interventi di riparazione individuati ai sensi dell'accordo di programma di cui al presente articolo con gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e di bonifica già approvati ai sensi degli artt. 242 e 252 del presente decreto»;
l) al comma 5 il periodo «I provvedimenti relativi agli interventi di cui al comma 3 sono approvati ai sensi del comma 6 previo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e l'intervento di reindustrializzazione»è così sostituito «Gli interventi individuati dall'accordo di programma di cui al comma 1, sono approvati ai sensi del comma 6, mediante lo svolgimento di due conferenze di servizi, aventi ad oggetto rispettivamente l'intervento di bonifica e riparazione e l'intervento di reindustrializzazione»;
m) al camma 5 dopo le parole «della legge 7 agosto 1990, n. 241» sono introdotte «e successive modifiche e integrazioni»;
n) il comma 6 è così sostituito «All'esito delle due conferenze di servizi, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dei Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la regione interessata, si autorizzano la bonifica e la eventuale messa in sicurezza nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere annesse. Il decreto sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta;. i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impiantì e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. Il decreto costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale ovvero ad autorizzazione integrata ambientale, il decreto comprende anche il giudizio sulla compatibilità ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale; al tal fine i tempi procedimentali previsti dalla normativa di riferimento possono essere ridotti nel rispetto dell'efficacia del procedimento, per garantire il rispetto del limite temporale sancito al comma 1 per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5»;
o) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma: «6-bis. L'ultimazione degli interventi di riparazione del suolo o di singoli lotti o porzioni dello stesso, o l'accertamento dello stato di non contaminazione degli stessi determinano la facoltà di utilizzare il terreno o i singoli lotti o porzioni in conformità alla sua destinazione urbanistica anche in attesa della conclusione degli interventi di riparazione delle falda, salvo il potere della pubblica amministrazione titolare del procedimento di bonifica dì sospendere, con provvedimento adeguatamente motivato, l'utilizzo del terreno quando ciò impedisca la riparazione della falda»;
p) il comma 8 è abrogato;

q) Il comma 7 è così sostituito: «In considerazione delle finalità di tutela, ripristino e risanamento ambientale perseguite dal presente articolo, il corretto adempimento degli impegni assunti e degli interventi di riparazione individuati con l'accordo di programma costituisce, esclusivamente per i privati responsabili della contaminazione che hanno partecipato all'accordo, anche integrale attuazione degli eventuali obblighi di risarcimento del danno ambientale a qualsiasi titolo attribuibile ai predetti soggetti e comunque ascrivibile come conseguenza delle contaminazioni che hanno origine all'interno del sito.»
r) Il comma 9 è così sostituito: «In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o più responsabili della contaminazione, ove gli stessi non provvedano agli interventi ai sensi del Titolo V parte IV del presente decreto gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni competenti che hanno diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti che hanno determinato (inquinamento, ciascuno per la parte di competenza. In caso di mancata partecipazione all'accordo di programma di cui al comma 1 di uno o piú soggetti privati non responsabili della contaminazione, ove gli stessi non provvedano agli interventi ai sensi del Titolo V parte IV del presente decreto gli interventi sono progettati ed effettuati d'ufficio dalle amministrazioni competenti con diritto di rivalsa ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del presente decreto».
s) Dopo il comma 9 inserire: «9-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche qualora i soggetti ivi previsti abbiano partecipato all'accordo ma non adempiano a tutta le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'accordo stesso.»
t) Il comma 10 è così sostituito «Per i siti, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252, la conferenza di servizi aventi ad oggetto gli interventi di riparazione e bonifica di cui al comma 5 è indetta dalla regione territorialmente competente che costituisce l'amministrazione procedente. Restano ferme la titolarità del procedimento di bonifica e le altre competenze attribuite alle Ragioni per i siti contaminati che non rientrano fra quelli di interesse nazionale di cui all'articolo 252».
u) Dopo il comma 10 è inserito il seguente comma «10-bis. Gli accordi di programma già stipulati tra le amministrazioni competenti, aventi ad oggetto interventi di messa in sicurezza, bonifica e riparazione dei siti contaminati, sono resi coerenti con i contenuti e le procedure definite nel presente articolo, ove le aree interessate siano individuate, in tutto o in parte come siti di interesse pubblico per la riconversione industriale».

em. 5.100.