Al capoverso «Art. 5», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
13. Il Governo provvede alla definizione dell'intero quadro degli interventi previsti per lo sviluppo e le attività produttive compresi gli interventi per ricerca industriale ed innovazione tecnologica, con l'indicazione di quelli riservati allo Stato e quelli di competenza delle Regioni, anche ai fini del previsto calcolo delle risorse da attribuire alle Regioni stesse anche nel campo del sostegno allo sviluppo territoriale e delle attività produttive previsto per l'attuazione del Federalismo fiscale.