Sostituire il comma 18 con il seguente:
«18. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti».